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Educazione sessuo-affettiva e consenso: istruzioni per leggere una legge oltre il tifo

07·06·2026  ·  Ivan Ferrero  ·  psicologo-psicoterapeuta
Educazione Cyberpsicologia Scuola & Adolescenti Consenso informato

Il 4 giugno 2026 è diventata legge la cosiddetta "legge Valditara" sul consenso informato in ambito scolastico. Nelle stesse ore è stata raccontata come la fine dell'educazione sessuale e come uno scudo contro la "propaganda gender". Tutte e due le versioni distorcono. Qui provo a separare il testo dai suoi doppiaggi, su tre ancore che le opinioni non possono spostare: cosa dice la norma, cosa c'era prima, cosa dice l'evidenza. E a segnare la linea, di solito invisibile, oltre la quale non è più questione di dati ma di valori.

La legge in numeri

3
articoli in tutto
78–38
voti al Senato (favorevoli–contrari)
04·06·26
entrata in vigore
0
decreti attuativi previsti

Come è organizzato questo speciale

Un articolo extra rispetto alla cadenza dell'Osservatorio, qui in versione dashboard navigabile. Usa la barra laterale per muoverti tra le sezioni: dalla lettura ravvicinata del testo di legge, a cosa esisteva prima, all'evidenza scientifica, fino al confine tra ciò che i dati possono dire e ciò che resta scelta di valore. In coda trovi un glossario normativo consultabile e le fonti essenziali.

Versione lineare dell'articolo: leggila nell'Osservatorio →

I due copioni

Copione 1
"Hanno vietato l'educazione sessuale a scuola, l'Italia torna al Medioevo."
Copione 2
"Finalmente tuteliamo i bambini dalla confusione gender e ridiamo voce ai genitori."

Appena il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1735, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, sono partiti due racconti speculari. Da una parte "hanno vietato l'educazione sessuale a scuola, l'Italia torna al Medioevo". Dall'altra "finalmente tuteliamo i bambini dalla confusione gender e ridiamo voce ai genitori". Sono due cornici emotivamente efficaci e fattualmente entrambe imprecise, ciascuna a modo suo.

Il problema, per chi vuole capire davvero, è che il dibattito si è giocato quasi interamente sul piano dell'interpretazione politica e quasi mai su quello del testo. Eppure il testo è breve, tre articoli, e dice cose precise. Quando lo si legge accanto a cosa esisteva prima e a cosa sappiamo dalla ricerca, la maggior parte del rumore si dissolve, e resta un nucleo di scelte reali su cui si può discutere in modo onesto. È quello che proverò a fare, sapendo in anticipo che una parte della discussione non è risolvibile con i dati, ed è giusto dirlo apertamente.

Cosa dice davvero la legge

La legge è un atto ufficiale dello Stato, quindi vale la pena leggerla per quello che scrive, non per come la si riassume. Si compone di tre articoli.

I tre articoli

Due binari da non confondere

Il cuore della legge sta in una distinzione che quasi tutte le cronache hanno appiattito: consenso delle famiglie e vaglio degli esperti sono due meccanismi separati, che colpiscono insiemi di attività diversi.

Tipo di attività Serve il consenso dei genitori? Serve il vaglio sull'esperto esterno?
Curricolare
(es. scienze, ed. civica)
No — il curricolo non è mai oggetto di consenso Sì — se entra un soggetto esterno (art. 2)
Extracurricolare
(PTOF, comma 2)
Sì — scritto, preventivo, 7 giorni prima; chi non aderisce si astiene Sì — delibera collegio + consiglio d'istituto
Ampliamento offerta
(comma 3)
Sì — ma chi non aderisce ha diritto ad attività alternativa equivalente Sì — delibera collegio + consiglio d'istituto
Infanzia e primaria
(comma 5)
Vietata in ogni caso qualsiasi attività sui temi della sessualità

Tre fatti che il dibattito ha confuso

Da questa lettura ravvicinata emergono tre fatti che il dibattito ha sistematicamente confuso, e che reggono tutto il resto.

Cosa c'era prima

Per dire onestamente cosa cambia, bisogna ricordare da dove si parte, ed è la cosa che nessuna delle due tifoserie ha interesse a fare. Il punto di partenza è un vuoto: l'Italia non ha mai avuto un'educazione sessuo-affettiva curricolare obbligatoria.

7
i Paesi UE senza obbligo (con IT: anche BG, CY, LT, PL, RO, HU)
1975
unico aggancio storico indiretto (consultori, L. 405)
macchia di leopardo
la geografia dei progetti prima del 2026

Prima della legge Valditara l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole esisteva, ma come pulviscolo: progetti attivati dalle singole scuole nell'esercizio dell'autonomia (DPR 275/1999), spesso con enti esterni, in molti casi già con il consenso dei genitori raccolto come buona prassi. Nessun programma nazionale uniforme. Gli agganci normativi sul rispetto e le relazioni, però, esistevano già da anni.

Gli agganci normativi che già c'erano

1975 · 1978
Consultori familiari (L. 405/1975) e L. 194/1978

Unici riferimenti storici, ma indiretti: nessuno dei due ha mai imposto che la divulgazione avvenisse a scuola.

1999
DPR 275 — Autonomia scolastica

La base con cui le singole scuole attivavano progetti su affettività e sessualità: da qui la "macchia di leopardo".

2013
Convenzione di Istanbul (art. 14, ratifica L. 77/2013)

Impegna gli Stati a includere, in ogni ordine e grado, materiali su parità tra i sessi, ruoli non stereotipati, rispetto reciproco e soluzione non violenta dei conflitti.

2015
L. 107 — "Buona scuola"

Chiedeva già al PTOF di promuovere i principi di pari opportunità.

2019
L. 92 — Educazione civica

Rende l'insegnamento obbligatorio e trasversale, includendo esplicitamente parità di genere, rispetto dell'altro e prevenzione della violenza di genere.

2026
Legge Valditara — consenso informato

Codifica la prassi del consenso preventivo e aggiunge due elementi nuovi: il divieto in infanzia/primaria e il vaglio procedurale sugli esterni.

★ Il fulcro di onestà

Una parte non piccola di ciò che la legge introduce non è un'invenzione: è la codificazione di una prassi già diffusa (il consenso preventivo), più due elementi nuovi e pesanti, il divieto totale in infanzia e primaria e la procedimentalizzazione del vaglio sugli esterni. Sostenere che "prima si poteva fare tutto" o che "adesso non si può più fare niente" è falso in entrambe le direzioni.

Va misurata sul calendario anche l'affermazione del ministro secondo cui il governo, "per la prima volta", rende obbligatoria l'educazione al rispetto e alle relazioni. La timeline qui sopra mostra che quel mandato esisteva già (Istanbul, L. 107, L. 92). La novità reale, semmai, sarà nei contenuti delle nuove Indicazioni nazionali; ma l'idea che prima del 2026 la scuola italiana non avesse alcun mandato sul rispetto e sulle relazioni non regge.

Le tre parole dette "consenso informato"

Vale la pena fermarsi su un nodo che il dibattito pubblico ha completamente schiacciato, e che da psicologo non posso lasciar passare. "Consenso informato" non è una cosa sola. Nella discussione se ne sovrappongono almeno tre, con logiche e radici diverse.

Tre istituti diversi sotto la stessa etichetta

C'è il consenso di questa legge, che è un'autorizzazione preventiva a partecipare a un'attività: il genitore, informato di finalità e materiali, acconsente o no alla presenza del figlio.

C'è il consenso informato in senso clinico e bioetico, disciplinato dalla legge 219/2017, che è tutt'altro: è l'atto con cui una persona, adeguatamente informata, accetta o rifiuta un trattamento che la riguarda direttamente, ed è radicato nell'autodeterminazione del soggetto, non di un terzo.

E c'è il consenso al trattamento dei dati personali, dove i dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale sono categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, con tutele rafforzate e una logica di protezione dei dati che non coincide né con l'autorizzazione scolastica né con il consenso clinico.

Istituto Chi decide Fonte normativa Radice
Autorizzazione a partecipare
(questa legge)
Il genitore, per il minore DDL 1735 Responsabilità educativa del terzo
Consenso clinico-bioetico La persona, per sé L. 219/2017 Autodeterminazione del soggetto
Consenso sui dati Il titolare del dato GDPR art. 9 Protezione dei dati personali

Tenerli distinti non è pedanteria. Chiamare "consenso informato" un'autorizzazione genitoriale prende a prestito l'aura di autodeterminazione e di tutela che appartiene agli altri due istituti, e fa sembrare la norma più garantista di quanto la sua meccanica effettiva sia. Per il lettore è utile saperlo: qui la parola "consenso" descrive un atto di un adulto che autorizza un'attività per un minore, non l'esercizio dell'autodeterminazione del minore stesso.

Cosa dice l'evidenza

Sul terreno empirico bisogna distinguere due domande, che spesso vengono mescolate.

DOMANDA 1

L'educazione sessuo-affettiva funziona?

Cioè: aumenta o riduce rischi, attività precoce, comportamenti pericolosi?

DOMANDA 2

A che età ha senso introdurla?

Cioè: quali contenuti sono adeguati a quale fase dello sviluppo?

1. Funziona? — Il riferimento UNESCO

Sulla prima, il corpo di evidenza internazionale più solido è abbastanza convergente. L'International Technical Guidance on Sexuality Education dell'UNESCO, nella revisione del 2018, sostiene che l'educazione sessuale completa non aumenta l'attività sessuale, i comportamenti a rischio o le infezioni, mentre i programmi basati sulla sola astinenza si rivelano inefficaci nel ritardare l'inizio dei rapporti; gli approcci "whole school" risultano associati a un posticipo del debutto e a un maggior uso di contraccezione.

Va detto, per correttezza, che esiste una contestazione metodologica: alcuni ricercatori critici sostengono che le prove di efficacia siano più deboli e meno generalizzabili di come vengano presentate. La lettura più equa: l'educazione sessuo-affettiva di buona qualità non risulta dannosa e mostra benefici su diversi esiti, con effetti la cui ampiezza è oggetto di dibattito scientifico legittimo.

2. A che età? — Gli standard OMS/BZgA

Sulla seconda, il riferimento europeo sono gli Standard per l'educazione sessuale in Europa dell'OMS-Ufficio regionale e del BZgA (2010): approccio olistico e per fasce d'età, da 0-4 anni fino a 15 e oltre, con contenuti diversissimi secondo l'età. Nei più piccoli si parla di corpo, igiene, emozioni, fiducia, confini personali, non di pratiche sessuali. È proprio questa fascia il punto in cui la divergenza diventa più aspra, ed è onesto riconoscere che lì il disaccordo non è solo tecnico.

I numeri italiani sullo sfondo

L'ancora meno ideologica di tutte: cosa vivono davvero gli adolescenti italiani oggi.

~7/10
adolescenti che hanno visto pornografia
>1/3
ha visto porno violento o non consensuale
~1/5
ha ricevuto richieste di emulare i video
2024
quasi raddoppio vittime di pedopornografia
Fonte Anno Cosa rileva
Save the Children–Ipsos 2025 Maggioranza dei 14-18enni ha già avuto esperienze sessuali; la fonte principale di informazione sono gli amici, poi i genitori; la scuola resta marginale.
Differenza donna "Gen/Z" 2025 ~7/10 ha visto pornografia (larga maggioranza tra i maschi), molti quotidianamente, la maggioranza già prima delle medie; >1/3 porno violento/non consensuale; ~1/5 richieste di replicarlo.
Censis 2025 Diffusione crescente di sexting e autoripresa tra i più giovani.
Polizia Postale / Save the Children 2024 Primo semestre: quasi raddoppio delle vittime di pornografia minorile, maggioranza sotto i 14 anni; crescita di revenge porn e sextortion tra i minori.
CNR-IRPPS Documenta gli effetti del consumo precoce di pornografia su autostima, emozioni e adesione agli stereotipi di genere.
→ Il punto che i numeri impongono

I ragazzi un'educazione sessuale la ricevono comunque, e oggi gliela fa in larga parte la pornografia online, spesso prima della scuola media. La domanda vera non è "se" verranno educati, ma "da chi" e "con quali contenuti".

Dove finisce l'empirico e comincia il valore

È qui che mi sembra utile piantare un paletto, perché gran parte del conflitto nasce dallo spacciare un piano per l'altro.

Domande empiriche

Hanno una risposta che i dati possono almeno avvicinare.

  • L'educazione sessuo-affettiva aumenta o no i comportamenti a rischio?
  • Quali formati funzionano?
  • Quali contenuti sono adeguati a quale età sul piano dello sviluppo?

Domande di valore

Nessun dato le chiuderà.

  • Quanto deve pesare la libertà educativa dei genitori rispetto al diritto del minore a ricevere informazioni corrette?
  • A chi spetta, in ultima istanza, decidere: famiglia o comunità educante?
  • Che cosa è "appropriato" insegnare a un bambino di cinque anni?

Alcune domande sono empiriche, cioè hanno una risposta che i dati possono almeno avvicinare. L'educazione sessuo-affettiva aumenta o no i comportamenti a rischio? Quali formati funzionano? Quali contenuti sono adeguati a quale età sul piano dello sviluppo? Su queste possiamo, e dobbiamo, ragionare con la ricerca in mano.

Altre domande non sono empiriche, e nessun dato le chiuderà. Quanto deve pesare la libertà educativa dei genitori rispetto al diritto del minore a ricevere informazioni corrette? A chi spetta, in ultima istanza, decidere su questi temi, alla famiglia o alla comunità educante? Che cosa è "appropriato" insegnare a un bambino di cinque anni? Queste sono scelte di valore, e legittimamente le persone vi rispondono in modo diverso. La Costituzione stessa contiene la tensione, perché tanto chi sostiene la legge quanto chi la critica può appellarsi a essa: all'articolo 30, che attribuisce ai genitori il diritto-dovere di educare i figli; all'articolo 34, sul diritto all'istruzione; all'articolo 3, sull'uguaglianza e la pari dignità.

Il divieto totale in infanzia e primaria è l'esempio perfetto di questo intreccio. Una parte è empirica: cosa è adeguato proporre a quell'età è in buona misura una questione di psicologia dello sviluppo, e gli standard internazionali parlano di temi come emozioni, corpo e confini, non di sessualità in senso stretto. Ma un'altra parte è puramente valoriale: anche ammesso che certi contenuti relazionali siano adeguati e benefici a quell'età, si può comunque ritenere che quella sfera spetti alla famiglia e non alla scuola. Confondere i due piani, presentare una preferenza di valore come se fosse un dato scientifico, o liquidare una preoccupazione genitoriale legittima come pura ignoranza, è esattamente ciò che ha avvelenato il dibattito. Riconoscere il confine è il servizio più rigoroso che si possa rendere a chi legge.

Le voci che contano

Una cosa è la posizione dei partiti e delle associazioni schierate, un'altra è quella dei soggetti scientifici e professionali. Distinguere le due è dirimente.

Cosa cambia, in concreto

Per chi sta dentro la scuola, al di là delle dichiarazioni, cambiano alcune cose molto pratiche.

Per le famiglie

Per le famiglie cambia che, per i progetti non curricolari su affettività e sessualità nella secondaria, riceveranno una richiesta di consenso almeno sette giorni prima, con l'indicazione di obiettivi, contenuti, materiali ed eventuali esperti. È un aumento di trasparenza che, in sé, è difficile contestare in linea di principio; molti genitori, fino a ieri, non avevano idea di chi entrasse in classe e con quali finalità.

Per le scuole

Per le scuole cambia il carico procedurale. Ogni progetto di questo tipo richiede una richiesta di consenso ben costruita, e ogni esperto esterno, anche in attività curricolari, richiede una delibera del collegio docenti e un'approvazione del consiglio d'istituto con criteri di selezione formalizzati. Tutto questo, ed è il nodo dell'articolo 3, va fatto a costo zero, con le risorse esistenti. È un mandato senza finanziamento, e la storia recente insegna che l'attrito amministrativo non finanziato tende a ridurre, non ad aumentare, le attività su cui grava.

Due scenari opposti, entrambi plausibili

È qui che si colloca la previsione su "cosa sarà davvero". L'esito dipenderà quasi interamente da come verranno scritte le circolari attuative e da come ogni scuola interpreterà il confine tra curricolare ed extracurricolare.

▼ Contrazione di fatto

Le scuole rinunciano per costo

Ipotesi avanzata da soggetti auditi (Fondazione "Una Nessuna Centomila", Educare alle Differenze): di fronte all'attrito procedurale e alla temperatura politica, molte scuole sceglieranno i progetti "più facili" e sacrificheranno quelli su affettività e sessualità. Non per divieto, ma per costo. L'effetto netto sarebbe una riduzione mai scritta nel testo.

▲ Innalzamento di qualità

Il vaglio premia i professionisti seri

Ipotesi opposta, meno citata ma reale: il vaglio sui titoli dell'articolo 2 potrebbe alzare la qualità media degli interventi, premiando i professionisti strutturati rispetto agli ingressi improvvisati.

⚠ Il rischio equità

Quando l'accesso a un'attività dipende da un consenso firmato, i ragazzi che restano fuori tendono a essere quelli con le famiglie meno presenti o più diffidenti, cioè spesso i più fragili, per i quali la scuola era l'unico luogo in cui certi temi potevano essere affrontati in modo sano. È un rischio di ampliamento delle disuguaglianze che non si risolve leggendo il testo, ma che il testo rende possibile.

La mappa è ancora aperta

Provo a non chiudere con un verdetto, perché un verdetto sarebbe fuori posto. La legge Valditara non è né la fine dell'educazione sessuale né uno scudo eroico contro un nemico immaginario. È una norma breve, in larga parte procedurale, che codifica una prassi esistente, introduce un divieto netto nella fascia più piccola e sposta sul terreno del consenso e del vaglio degli esperti un'attività che prima viveva nell'autonomia delle scuole.

Il suo significato reale non è ancora scritto. Lo scriveranno le circolari attuative, i modelli aggiornati di Patto di corresponsabilità e, soprattutto, il modo in cui ogni singolo istituto leggerà quella linea sottile tra ciò che è curricolo e ciò che richiede il consenso. È lì che si deciderà se questa legge sarà uno strumento di trasparenza o un freno silenzioso. Per questo il lavoro di un Osservatorio non finisce con l'approvazione: comincia adesso, andando a vedere cosa accade davvero nelle scuole nei prossimi mesi. La mappa, su questo territorio, è ancora in buona parte da disegnare.

Glossario normativo

I riferimenti giuridici e tecnici citati nell'articolo, con una definizione operativa. Usa la ricerca per filtrare.

DDL S. 1735 — Legge "Valditara"

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Approvata in via definitiva dal Senato (78 favorevoli, 38 contrari) e in vigore dal 4 giugno 2026. Si compone di tre articoli.
Nel testo: è la norma di cui l'articolo separa il testo dai suoi "doppiaggi" politici.

Articolo 1 — Consenso informato preventivo

Obbliga le scuole a richiedere il consenso preventivo di genitori (o studenti maggiorenni) per attività su temi della sessualità. Distingue attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa; il comma 5 esclude ogni attività su tali temi in infanzia e primaria.
Punto chiave: l'obbligo vive solo nei commi 2 e 3; il curricolo non è mai oggetto di consenso.

Articolo 2 — Vaglio dei soggetti esterni

Subordina il coinvolgimento di esperti esterni (curricolari ed extracurricolari) a delibera del collegio dei docenti e approvazione del consiglio di istituto, con criteri su titoli ed esperienza, coerenza educativa e adeguatezza all'età.
Punto chiave: riguarda tutti gli esperti esterni, anche in lezioni curricolari, ed è un binario distinto dal consenso dei genitori.

Articolo 3 — Invarianza finanziaria

Clausola che esclude nuovi o maggiori oneri: le scuole provvedono con le risorse già disponibili.
Implicazione: mandato senza finanziamento; l'attrito amministrativo non finanziato tende a ridurre le attività.

PTOF

Piano Triennale dell'Offerta Formativa: il documento che definisce l'identità e la progettualità di ogni istituto, incluse attività extracurricolari e di ampliamento.
Nel testo: è la cornice dentro cui ricadono le attività soggette a consenso e l'attività alternativa equivalente.

Patto educativo di corresponsabilità

Accordo tra scuola, famiglia e studente sui reciproci diritti e doveri (art. 5-bis del DPR 249/1998). La legge chiede di adeguarlo al principio del consenso informato.
Convergenza: è lo stesso strumento che il CNOP propone come base dell'educazione sessuo-affettiva.

Consenso informato clinico-bioetico (L. 219/2017)

Atto con cui una persona, adeguatamente informata, accetta o rifiuta un trattamento che la riguarda direttamente. È radicato nell'autodeterminazione del soggetto, non di un terzo.
Distinzione: diverso dall'autorizzazione genitoriale della legge scolastica.

Consenso ai dati — GDPR art. 9

I dati su vita sessuale e orientamento sessuale sono categorie particolari, con tutele rafforzate e una logica di protezione dei dati distinta dagli altri due "consensi".
Distinzione: terzo significato che il dibattito tende a confondere con gli altri.

Convenzione di Istanbul (art. 14, L. 77/2013)

Impegna gli Stati a includere nei programmi di ogni ordine e grado materiali su parità tra i sessi, ruoli non stereotipati, rispetto reciproco e soluzione non violenta dei conflitti.
Nel testo: aggancio giuridico che precede il "per la prima volta" del ministro.

Legge 92/2019 — Educazione civica

Ha reso l'educazione civica insegnamento obbligatorio e trasversale, includendo esplicitamente parità di genere, rispetto dell'altro e prevenzione della violenza di genere.
Nel testo: mandato preesistente su rispetto e relazioni, che ridimensiona il "per la prima volta".

DPR 275/1999 — Autonomia scolastica

Base normativa dell'autonomia con cui le singole scuole attivavano (e attivano) progetti, anche su affettività e sessualità, in collaborazione con enti esterni.
Nel testo: spiega la "geografia a macchia di leopardo" precedente alla legge.

UNESCO — ITGSE (2018)

International Technical Guidance on Sexuality Education: l'educazione sessuale completa non aumenta attività, rischi o infezioni; i programmi solo-astinenza sono inefficaci; gli approcci "whole school" si associano a posticipo del debutto e maggior uso di contraccezione.
Nel testo: riferimento empirico principale, con la relativa contestazione metodologica.

Standard OMS-Europa / BZgA (2010)

Standard per l'educazione sessuale in Europa: approccio olistico e per fasce d'età (0-4 fino a 15 e oltre); nei più piccoli corpo, igiene, emozioni, fiducia, confini, non pratiche sessuali.
Nel testo: riferimento sulla questione dell'età.

CNOP — Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Con la presidente Maria Antonietta Gulino, lettera del 17 ottobre 2025 che chiede di rivedere l'esclusione dell'educazione sessuo-affettiva dai percorsi scolastici, fondandola su un patto di corresponsabilità.
Nel testo: voce professionale che mostra come la distanza sul coinvolgimento delle famiglie sia minore di quanto i toni lascino credere.

Fonti essenziali

Senato della Repubblica, DDL S. 1735 "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", testo e fascicolo iter (XIX Legislatura).
Convenzione di Istanbul, art. 14 (ratifica: legge 77/2013).
Legge 92/2019 (educazione civica); legge 107/2015; legge 405/1975; legge 194/1978; DPR 275/1999 (autonomia scolastica); DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti); legge 219/2017 (consenso informato); GDPR art. 9.
UNESCO, International Technical Guidance on Sexuality Education (2018).
OMS Ufficio regionale per l'Europa e BZgA, Standards for Sexuality Education in Europe (2010).
Save the Children-Ipsos, indagine sugli adolescenti italiani e la sessualità (2025).
Differenza donna, ricerca "Gen/Z" (2025); Censis, rapporto sulla sessualità degli italiani (2025); CNR-IRPPS, Rapporto sullo Stato dell'Adolescenza; dati Polizia Postale / Save the Children sulla pedopornografia (2024-2025); ISTAT, stereotipi di genere (2023).
CNOP, lettera del 17 ottobre 2025 sull'educazione affettiva, sessuale ed etica nelle scuole.
Memorie delle audizioni della 7ª Commissione del Senato sul DDL 1735 (pubblicate sul sito della Commissione).

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